STATUTO DEI SOCI
IN PALIZZI – IMPRESA SOCIALE DI COMUNITA’
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
IN FORMA DI IMPRESA SOCIALE
TITOLO III
SOCI
Articolo 5
(Soci cooperatori)
- Sono soci cooperatori coloro che:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell’apposito regolamento interno.
- Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- Possono essere soci lavoratori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all’oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.
- L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della Cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
- Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l’apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.
- Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro.
- È fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
- Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa. A tal fine il Consiglio di Amministrazione valuterà l’adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l’esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.
- Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
- Possono essere soci imprenditori le persone giuridiche (imprese, associazioni, etc.), che abbiano competenze professionali e capacità organizzative, gestionali e produttive adeguate per la produzione di beni e servizi, nei settori di cui allo scopo sociale e all’oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività imprenditoriale, e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.
- Possono essere soci utenti le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati commerciali e non commerciali e le società che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi e dei beni resi dalla Cooperativa in conformità all’oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.
Articolo 6
(Soci Cooperatori Speciali)
- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui all’articolo 5, in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell’impresa.
I soci ammessi alla categoria speciale, in ogni caso, non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
- Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
- Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
- La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dallo specifico Regolamento Interno, stabilisce:
a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della Cooperativa;
c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.
- Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 29, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
- Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio.
- Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
- I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del Codice Civile.
- I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 12 del presente Statuto.
- Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dai successivi articoli 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo.
Articolo 7
(Domanda di Ammissione a Socio)
- Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della Cooperativa;
d) l’ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci entro i limiti di legge;
e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l’esistenza dei requisiti per l’ammissione.
- Chi intende essere ammesso come socio imprenditore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:
- la ragione sociale del socio imprenditore, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale;
- l’indicazione delle competenze professionali e delle capacità organizzative, gestionali e produttive per la produzione di beni e servizi, nei settori di cui allo scopo sociale e all’oggetto della Cooperativa e delle forme di collaborazione che il socio intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con i Regolamenti della Cooperativa dei quali dichiara di avere preso visione;
- la copia dell’atto costitutivo e dello Statuto vigente;
- l’estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;
- l’indicazione dell’ammontare del capitale sociale che si sottoscrive;
- la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa;
- ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l’esistenza dei requisiti per l’ammissione.
- Chi intende essere ammesso come socio utente - persona fisica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- l’ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci entro i limiti di legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l’esistenza dei requisiti per l’ammissione.
- Chi intende essere ammesso come socio utente – persona giuridica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
- la ragione sociale del socio utente, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale;
- la copia dell’atto costitutivo e dello Statuto vigente,
- l’estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;
- l’indicazione dell’ammontare del capitale sociale che si sottoscrive;
- la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa;
- ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l’esistenza dei requisiti per l’ammissione.
- Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda disponendo l’assegnazione alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, dei soci imprenditori, ovvero a quella dei soci utenti e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
- La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
- Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall’articolo 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguentemente, l’obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l’Assemblea dei Soci per la modificazione dello Statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l’Assemblea dei Soci abbia proceduto alla modificazione dello Statuto.
- In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni le cause in una specifica delibera e comunicarle all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
- Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea dei Soci stessa.
- Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Articolo 8
(Obblighi del Socio)
- I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 26;
b) al versamento dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
c) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) con riguardo ai soci lavoratori, a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.
e) con riguardo ai soci imprenditori, a mettere a disposizione le loro capacità organizzative, gestionali e produttive per la produzione di beni e servizi, nei settori di cui allo scopo sociale e all’oggetto della Cooperativa, secondo le modalità concordate contrattualmente con la Cooperativa medesima.
- Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
Articolo 9
(Diritti dei Soci)
- I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.
- I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.
Articolo 10
(Perdita della Qualità di Socio)
- La qualità di socio si perde:
a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Articolo 11
(Recesso del Socio)
- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, ovvero con posta elettronica certificata, alla società.
- Il socio lavoratore può altresì recedere quando l'ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.
- Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
- Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.
- Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con posta elettronica certificata.
- Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Articolo 12
(Esclusione del Socio)
- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che perda i requisiti per l’ammissione alla Cooperativa;
b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
f) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;
h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.
- In particolare, l’esclusione sarà deliberata nei confronti del socio lavoratore:
a) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
b) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- L’esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.
- Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con posta certificata, contenente i motivi del provvedimento.
- Fatte salve le azioni legali contro la deliberazione di esclusione del Consiglio di Amministrazione, l’interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può investire l’Assemblea dei Soci, la quale si deve pronunciare entro sessanta giorni. Nel caso in cui l’Assemblea dei Soci si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 47.
- L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
- I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata, ovvero con posta certificata, alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.
- Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 47 del presente Statuto.
Articolo 13
(Liquidazione delle Quote al Socio)
- I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno.
- La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.
- La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies del Codice Civile.
- Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
- Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del Codice Civile, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. I soci receduti o esclusi hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.
Articolo 14
(Morte del Socio)
- In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
- Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.
- Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L’ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 13.
Articolo 15
(Termini di Decadenza, Limitazioni al Rimborso, Responsabilità dei Soci Cessati)
- I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
- Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.
Articolo 16
(Trattamento Normativo ed Economico dei Soci Lavoratori)
- Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea dei Soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
- In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
- Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
- Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.
- Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea dei Soci può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
- La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
- In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 26
(Patrimonio Sociale)
- Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori (lavoratori, imprenditori, utenti), che sono costituiti da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 100,00 (cento) e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- dal Fondo per lo Sviluppo Tecnologico e per il Potenziamento Aziendale, costituito dalle azioni nominative dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 100,00 (cento);
- dal capitale costituito dall'ammontare delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, ciascuna del valore nominale non inferiore a euro 100,00 (cento);
b) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8, comma 1, lett. b);
c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
d) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
e) dalla riserva straordinaria indivisibile.
f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
- I soci cooperatori ordinari devono sottoscrivere al momento dell’adesione alla Cooperativa un numero minimo di quote così determinato:
a) Soci Lavoratori, n. 1 quota, per un totale di 100,00 euro.
b) Soci Imprenditori, n. 5 quote per un totale di 500,00 euro;
c) Soci Utenti – Persone Fisiche, n. 1 quota per un totale di 100,00 euro.
d) Soci Utenti – Persone Giuridiche, n. 2 quote per un totale di 200,00 euro.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno
- Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all’atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della Legge 904/1977.
Articolo 27
(Trasferimento delle Quote)
- Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ovvero con posta elettronica certificata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.
- Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 5.
- In caso di diniego dell’autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.