COMUNE DI PALIZZI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
REGOLAMENTO SULLE FORME DI COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI CIVICI E AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 13.07.2023
INDICE
CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI CIVICI E VALORI DI RIFERIMENTO
1. OGGETTO E FINALITÀ
2. VALORI DI RIFERIMENTO
3. I SOGGETTI CIVICI
CAPO II - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE CONDIVISE
4. CONDIVISIONE DEI DATI
5. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE CONDIVISA
6. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PROGETTAZIONE CONDIVISA
CAPO III - INSTAURAZIONE DELLA COLLABORAZIONE
7. PROPOSTE DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
8. AVVISI DI PROGETTAZIONE CONDIVISA EMANATI DAL COMUNE
9. INTERVENTI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEGLI UTENTI
10. LA GESTIONE COLLABORATIVA
11. AVVISI PUBBLICI A CARATTERE COMPETITIVO
CAPO IV - CRITERI DI VALUTAZIONE
12. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
CAPO V - FORME DI SOSTEGNO
13. FORME DI SOSTEGNO
14. BENI E SERVIZI FORNITI DAL COMUNE
15. FORMAZIONE E AffiANCAMENTO
16. AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE E AUTOfiNANZIAMENTO
17. ESENZIONI E AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CANONI E TRIBUTI LOCALI
18. FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE
19. LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ, SERVIZIO CIVILE, TIROCINI FORMATIVI
20. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
CAPO VI - IMMOBILI
21. DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI IMMOBILI
22. USO OCCASIONALE E USO TRANSITORIO DI IMMOBILI
23. ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI IN USO STABILE
24. RIGENERAZIONE DI IMMOBILI
CAPO VII - FORMALIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI
25. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA FORMALIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI
26. IL PATTO DI COLLABORAZIONE
27. LA CONVENZIONE
CAPO VIII - RESPONSABILITÀ
28. DATI PERSONALI
29. RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ
30. COPERTURE ASSICURATIVE
CAPO IX - PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE
31. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
32. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
33. RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE fiNANZIARIE
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
34. ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI E DISPOSIZIONI PROCEDURALI
35. ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE
CAPO I
(AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI CIVICI E VALORI DI RIFERIMENTO)
ARTICOLO 1
(OGGETTO E FINALITÀ)
1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, di solidarietà sociale e di uguaglianza, del Codice del Terzo Settore e delle previsioni statutarie, disciplina le diverse forme di collaborazione civica volte allo svolgimento di attività di interesse generale nell’ambito degli obiettivi definiti attraverso gli strumenti della programmazione.
2. Attraverso il presente regolamento il Comune attua i contenuti della riforma del Terzo Settore nella più ampia cornice partecipativa delineata dallo Statuto comunale, definendo le opportune connessioni volte ad attuare nel rispetto dei vincoli di legge il più ampio contesto dell'amministrazione condivisa.
3. Restano pertanto disciplinate dagli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa da esso prevista le dinamiche di collaborazione con il Comune riservate agli Enti del Terzo Settore.
4. La cura e la rigenerazione dei beni comuni rappresentano una modalità per lo svolgimento di attività di interesse generale caratterizzata dal protagonismo attivo della comunità sulla base del riconoscimento da parte dei suoi attori di un legame funzionale tra la tutela di detti beni e le concrete condizioni per la
piena espressione della personalità umana.
5. Le forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale possono attivarsi:
a) su impulso del Comune attraverso l’emanazione di avvisi pubblici;
b) su impulso dei soggetti civici attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni;
6. La definizione dei contenuti della collaborazione avviene attraverso la progettazione condivisa, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente regolamento, in cui trovano applicazione criteri di valutazione a carattere competitivo. La formalizzazione delle collaborazioni avviene con patto di collaborazione o convenzione nei termini disciplinati dal presente Regolamento.
7. Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge 241/1990, definisce i criteri generali per la concessione delle forme di sostegno funzionali all’attuazione delle collaborazioni concordate.
ARTICOLO 2
(VALORI DI RIFERIMENTO)
1. Le ipotesi di collaborazione disciplinate dal presente regolamento si conformano ai seguenti valori di riferimento:
a) Pubblicità e trasparenza
L’Amministrazione garantisce la massima pubblicità e conoscibilità delle opportunità di
collaborazione e partecipazione, degli esiti dei percorsi, delle forme di sostegno assegnate, dei
risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale
per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i soggetti civici, la verificabilità delle azioni svolte
e dei risultati ottenuti.
b) Fiducia reciproca e capacità generativa
L’Amministrazione e i soggetti civici improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e
presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità
di interesse generale e alla generazione di un ritorno sociale, culturale e ambientale nel contesto di
riferimento. L’Amministrazione pertanto commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi
pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti,
assicurando flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto
dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
c) Autonomia civica e partecipazione
L’Amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure
necessarie a garantirne l’esercizio effettivo. L’Amministrazione riconosce il principio della “porta
aperta”, i diversi strumenti che disciplinano la collaborazione definiscono, pertanto, i casi e i limiti
che consentono agli altri soggetti civici di concorrere alla realizzazione delle attività.
d) Prossimità e lavoro in rete
L’Amministrazione favorisce le iniziative di prossimità che nascono dalla comunità, basate sulla
partecipazione, la creatività e la collaborazione e stimola il lavoro in rete con altri soggetti pubblici
e privati del territorio.
e) Accessibilità e universalità
Fermi restando i casi previsti da specifiche normative, le attività e gli interventi sviluppati e realizzati
nell’ambito delle diverse forme di collaborazione civica devono risultare accessibili alla comunità
evitando qualsiasi forma di discriminazione.
f) Assenza di scopo di lucro
Le attività e i progetti di collaborazione civica non devono essere orientati al profitto bensì
promuovere il reinvestimento nei progetti stessi e il ritorno alla comunità dei diversi beni generati.
Pertanto, nel rispetto delle normative vigenti che disciplinano i differenti soggetti civici, le
esperienze di economia cooperativa e comunitaria sono considerate compatibili con tale
principio. “Senza scopo di lucro” non significa che non vi possano essere attività economiche, ma
che queste possano concretizzarsi in innovative pratiche di economia collaborativa, di economia
circolare e di comunità, finalizzate alla sostenibilità delle progettualità realizzate, al mantenimento
ad uso civico di uno spazio e in special modo alla produzione di esternalità positive a beneficio del
territorio e delle comunità di riferimento.
g) Sostenibilità
La collaborazione con i soggetti civici genera progetti ed attività che promuovono lo sviluppo
sostenibile nelle sue dimensioni - economica, sociale ed ecologica - con particolare riferimento alle
azioni per la transizione ecologica ed energetica.
h) Coesione sociale
La collaborazione civica è orientata al rafforzamento della coesione sociale del contesto in cui si
sviluppa anche attraverso la creazione di nuove ed inclusive opportunità di lavoro.
i) Diritti e rispetto della dignità della persona
Occorre garantire che nelle forme di collaborazione civica siano soddisfatte condizioni di base per
la sicurezza, dignità e qualità del lavoro, il rispetto dell’uguaglianza di genere e del principio di non
discriminazione (di genere, razza, orientamento sessuale, religione, età, ecc.).
ARTICOLO 3
(I SOGGETTI CIVICI)
1. Le forme di collaborazione di cui al presente regolamento intercorrono tra il Comune e le diverse tipologie di soggetti civici di seguito specificate. Per ciascuna tipologia di soggetto il regolamento definisce le specifiche possibilità di collaborazione con particolare riguardo all’accesso alle forme di sostegno e alla titolarità di determinate relazioni con l’Amministrazione riservate per legge solo a talune
di esse:
a) Gli Enti del Terzo Settore: le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle imprese
sociali iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - ai sensi dell’art. 4 del Codice
del Terzo settore D.lgs. 117/2017 con sede legale o secondaria nel Comune di Palizzi.
b) Le imprese sociali così come disciplinate dal D. Lgs. 112/2017 con sede legale o secondaria nel
Comune di Palizzi.
c) Le libere forme associative con sede legale o operativa nel Comune di Palizzi ossia le associazioni,
le fondazioni e i comitati non iscritti nel RUNTS, formalmente costituiti nella forma dell’atto
pubblico o mediante scrittura privata registrata nella quale risultino finalità sociali, assenza dello
scopo di lucro e, compatibilmente con la natura giuridica dell’organizzazione, la democraticità della
struttura.
Non possono assumere la qualifica di libere forme associative i soggetti non iscrivibili al RUNTS ai
sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
I suddetti requisiti vengono dichiarati all’atto della partecipazione ad avvisi pubblici o della
presentazione di proposte di collaborazione, ferma restando l’attività di controllo.
d) Tutti i cittadini singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per lo
svolgimento di attività di interesse generale attraverso la presentazione di proposte di
collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni.
I gruppi informali sono tenuti a dimostrare il carattere partecipativo del loro funzionamento
ossia la possibilità per i membri del gruppo di concorrere alla adozione delle decisioni che lo
riguardano.
e) Gli operatori economici e le associazioni di categoria in relazione ad attività di interesse
generale non aventi finalità commerciale, svolte quale forma di esercizio della responsabilità
sociale d’impresa o di territorio.
f) Gli enti territoriali, gli uffici territoriali del governo, le scuole di ogni ordine e grado, le
università/gli istituti universitari, l’Azienda Sanitaria Provinciale e gli altri organismi di diritto
pubblico per il concorso al perseguimento di finalità di interesse generale attraverso la
partecipazione ai percorsi di programmazione condivisa e lo sviluppo di progettualità condivise.
CAPO II
(PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE CONDIVISE)
ARTICOLO 4
(CONDIVISIONE DEI DATI)
1. I percorsi di cui al presente capo presuppongono, quale strumento essenziale per la lettura dei contesti coinvolti, la condivisione tra Amministrazione e soggetti civici di dati e informazioni pertinenti, completi ed aggiornati.
2. Al fine di favorire l’accessibilità e la leggibilità dei dati stessi l’Amministrazione valorizza le piattaforme open-data e la realizzazione di strumenti di mappatura e facilita l’integrazione, in tali contesti informativi, dei dati in possesso dei soggetti civici.
ARTICOLO 5
(DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE CONDIVISA)
1. I percorsi di programmazione condivisa perseguono le seguenti finalità:
a) concorrere alla definizione degli strumenti generali di programmazione del Comune di Palizzi e, più
in generale, dell’Area Grecanica e della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
b) concorrere alla definizione di linee di intervento in ambiti tematici specifici, in raccordo con gli
strumenti di programmazione settoriali definiti dalla normativa vigente;
c) concorrere alla definizione di linee di intervento in ambiti territoriali definiti (Palizzi Marina,
Palizzi Centro Storico, Pietrapennata, Spropoli).
2. I profili procedurali relativi ai percorsi di cui al precedente punto a) sono definiti dalla Giunta comunale in coerenza con il complessivo processo di programmazione del Comune di Palizzi e delle sue articolazioni territoriali (Palizzi Marina, Palizzi Centro Storico, Pietrapennata, Spropoli).
3. I percorsi di programmazione condivisa prendono avvio con un avviso pubblico a cui possono partecipare i soggetti indicati all’art. 3 del presente regolamento. L’avviso può essere emanato anche su sollecitazione dei medesimi soggetti. L’avviso pubblico definisce i soggetti ammessi a partecipare, gli obiettivi perseguiti, le modalità anche telematiche di svolgimento del percorso, le fasi in cui lo stesso si articola e la sua durata complessiva.
4. L’avviso pubblico può prevedere, in esito alla fase di programmazione condivisa, il successivo avvio della fase di progettazione condivisa definendo criteri e modalità della medesima.
5. Possono essere previsti, nei percorsi di cui alle precedenti lettere b) e c), momenti di ascolto e coinvolgimento di cittadini singoli, gruppi informali e di operatori dei servizi pubblici e/o dei destinatari degli stessi da individuarsi in relazione all’oggetto del percorso.
6. Il responsabile del procedimento di programmazione condivisa è il Responsabile competente per materia.
7. Il responsabile del procedimento redige un documento istruttorio di sintesi, descrivendo quanto è emerso dal percorso e adotta una determinazione finale di chiusura in cui prende atto degli esiti dell’istruttoria.
8. L’esito della programmazione condivisa, quale raccolta di contributi di scienza ed esperienza e di proposte, può essere utilizzato per concorrere alla definizione degli strumenti generali di programmazione del Comune di Palizzi e come supporto alla motivazione degli atti gestionali conseguenti.
9. Nel caso in cui l’Amministrazione intenda discostarsi da quanto emerso dall’istruttoria deve comunque evidenziarne puntualmente i motivi.
10. Chi partecipa alla programmazione condivisa non acquisisce alcuna posizione di vantaggio nelle successive fasi volte a dare attuazione ai contenuti emersi.
ARTICOLO 6
(DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PROGETTAZIONE CONDIVISA)
1. La progettazione condivisa persegue le seguenti funzioni:
a) approfondire le proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni formulate
su iniziativa dei soggetti civici al fine di concordare quanto necessario per dare avvio alla
collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
b) definire, nell’ambito di specifici avvisi pubblici, interventi negli ambiti di attività di interesse
generale complementari e sussidiari alle attività dell’Amministrazione;
c) affidare, nel rispetto dei canoni di imparzialità e trasparenza, lo svolgimento di interventi di
interesse generale a favore degli utenti.
2. Le caratteristiche e i limiti delle funzioni richiamate al comma 1 sono disciplinati al Capo III del presente Regolamento.
3. I profili procedurali delle attività di progettazione condivisa, ovvero i criteri di valutazione potranno essere ulteriormente definiti con specifico Atto di Giunta.
4. L’Amministrazione si riserva di coinvolgere nella progettazione condivisa anche altri soggetti attivi nel territorio o nell’ambito tematico di riferimento al fine di apportare ulteriori risorse e/o integrare e coordinare le azioni.
5. La progettazione condivisa è un processo di tipo dinamico che non si esaurisce nella fase di definizione dei progetti e degli interventi da attuare, ma continua anche nella fase di realizzazione degli stessi attraverso la cooperazione attiva tra tutti i soggetti coinvolti e la valutazione in itinere sull’andamento delle attività al fine di concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi.
CAPO III
(INSTAURAZIONE DELLA COLLABORAZIONE)
ARTICOLO 7
(PROPOSTE DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI)
1. I soggetti civici di cui all’art. 3 possono presentare in qualsiasi momento proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione di beni comuni.
2. Le proposte di collaborazione di cui al presente articolo devono prevedere la messa a disposizione, a titolo spontaneo, volontario e gratuito, di energie, risorse e competenze a favore della comunità nella cornice dei valori di cui al precedente art. 2 al fine di migliorare la cura e la fruibilità dello spazio pubblico, di ridurre gli ostacoli al pieno esercizio dei diritti dei cittadini, di favorire la socialità tra le persone anche attraverso la rigenerazione di beni immobili ad uso collettivo.
3. Le proposte di collaborazione che rispettano i requisiti di cui al precedente comma 2 vengono rese pubbliche sul Sito Web del Comune di Palizzi insieme ad un invito al pubblico a presentare, nei successivi venti giorni:
a) osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti
pregiudizievoli della proposta stessa;
b) contributi o apporti alla proposta resa pubblica ovvero ulteriori proposte di collaborazione, con
la specificazione se esse siano integrabili o meno con quella pubblicata;
c) ogni ulteriore informazione, documento ed elemento richiesti nell’invito da parte dei cittadini
eventuali elementi utili alla loro valutazione.
4. Le proposte di collaborazione che determinino modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d’uso degli spazi pubblici sono sottoposte al vaglio preliminare della Giunta. Tali proposte devono essere corredate da una relazione tecnica illustrativa e da elaborati grafici dell’intervento redatti da un professionista individuato a cura del proponente.
5. Al termine del periodo di pubblicazione le proposte di collaborazione ritenute ammissibili ai sensi dei criteri generali di cui al successivo art. 12 formano oggetto della successiva fase di progettazione condivisa coordinata a cura dell’unità organizzativa dell’Amministrazione cui la proposta è affidata.
6. Il procedimento di progettazione condivisa si conclude con la definizione dei contenuti del patto di collaborazione, come riassunti in apposito verbale, ovvero con la decisione, ad opera del responsabile del procedimento, circa l’insussistenza delle condizioni per addivenire al patto.
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo comparativo sulla base dei criteri generali definiti dal successivo art. 12 in relazione alle
linee di intervento fissate negli atti di programmazione.
ARTICOLO 8
(AVVISI DI PROGETTAZIONE CONDIVISA EMANATI DAL COMUNE)
1. Il Comune di Palizzi anche in relazione agli esiti dei percorsi di programmazione condivisa di cui al precedente art. 5 emana avvisi pubblici volti alla emersione di manifestazioni di interesse alla progettazione condivisa di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quelle dell’Amministrazione.
2. L’avviso definisce gli obiettivi perseguiti, i soggetti ammessi nell’ambito di quanto previsto nel successivo comma 3, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, la durata del procedimento, le risorse complessivamente disponibili (finanziarie, strumentali, patrimoniali) e tutto quanto necessario al buon esito della progettazione condivisa. Il termine minimo di pubblicazione degli avvisi, salvo comprovate ragioni, specificamente motivate, non può essere inferiore a 15 giorni;
3. Agli avvisi di progettazione condivisa possono essere ammessi i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e f) dell’art. 3 in forma singola o come raggruppamento.
4. I gruppi informali possono partecipare solamente quali componenti di raggruppamenti aventi in qualità di capofila uno dei soggetti di cui alle lettere indicate nel comma precedente.
5. L’avviso pubblico può prevedere che la fase della presentazione delle manifestazioni di interesse sia preceduta da assemblee pubbliche allo scopo di illustrarne i contenuti ai soggetti interessati e di favorire la creazione di eventuali sinergie progettuali.
6. L’avviso di cui al precedente comma 2 può essere emanato anche sulla base di un'ipotesi
progettuale presentata da uno o più dei soggetti di cui al comma 3 che l’Amministrazione valuta
positivamente in relazione ai criteri generali di cui al successivo art. 12.
7. In esito alla fase di progettazione condivisa l’Amministrazione verifica la possibilità di integrare le
proposte pervenute e, in caso negativo le valuta sulla base dei criteri generali definiti dal successivo
art. 12.
ARTICOLO 9
(INTERVENTI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEGLI UTENTI)
1. Il Comune anche in relazione agli esiti dei percorsi di programmazione condivisa di cui al
precedente art. 5 emana avvisi pubblici per l'individuazione, attraverso la procedura della
progettazione condivisa, dei soggetti cui affidare la gestione di interventi di interesse generale:
a) a carattere innovativo o sperimentale: interventi sussidiari negli ambiti di attività di interesse
generale volti al soddisfacimento di nuovi bisogni dei cittadini o alla sperimentazione di approcci
innovativi, caratterizzati dal lavoro di rete, dalla collaborazione e dalla corresponsabilità degli uffici
e servizi dell’Amministrazione, dalla interdisciplinarietà e dalla sostenibilità ambientale ed
economica, con l’apporto da parte dei soggetti civici di risorse proprie aggiuntive a quelle
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pubbliche;
b) a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Tale valutazione considera oltre alla
dimensione economica dei costi per l’Amministrazione, le esternalità positive dell’affidamento ai
soggetti civici in termini di impatto sociale quali i benefici a favore degli utenti, le tipologie di
lavoratori impiegati, l’impatto ambientale.
2. L’avviso definisce gli obiettivi perseguiti, i soggetti ammessi nell’ambito di quanto previsto nel
successivo comma 3, il modello base dell'intervento, i criteri di valutazione delle proposte
progettuali, le risorse complessivamente disponibili (finanziarie, strumentali, patrimoniali) e tutto
quanto necessario al buon esito della progettazione condivisa;
3. Agli avvisi di cui al presente articolo possono essere ammessi i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 3 in forma singola o come raggruppamento.
ARTICOLO 10
(LA GESTIONE COLLABORATIVA)
1. Nelle ipotesi di affidamento di interventi di interesse generale, ai sensi del precedente art. 9, la
procedura di progettazione condivisa definisce le modalità di collaborazione tra i soggetti civici e
l’Amministrazione in ordine allo svolgimento degli interventi medesimi nel rispetto delle
reciproche responsabilità.
2. I tecnici comunali sono chiamati ad affiancare i partner di progetto anche nella fase realizzativa,
contribuendo al coordinamento e al raccordo con uffici e servizi dell’Amministrazione coinvolti, e,
laddove previsto dagli accordi, alla gestione collaborativa e alla organizzazione delle azioni
coprogettate.
3. Qualora necessario in relazione alle complessità dell’intervento, l’Amministrazione e il soggetto
aggiudicatario concordano il modello di governance più opportuno al fine di garantire, nel rispetto
dell’autonomia gestionale dell’aggiudicatario e delle funzioni di indirizzo e controllo
dell’Amministrazione, efficienza, efficacia, trasparenza, flessibilità e sostenibilità economica della
gestione.
ARTICOLO 11
(AVVISI PUBBLICI A CARATTERE COMPETITIVO)
1. Il Comune anche in relazione agli esiti dei percorsi di programmazione condivisa di cui al
precedente art. 5 emana avvisi pubblici a carattere competitivo per il perseguimento di obiettivi
puntuali e dettagliati da realizzarsi attraverso azioni progettuali definite autonomamente dai
soggetti civici nel quadro delle risorse disponibili.
2. L’avviso definisce gli obiettivi perseguiti, i soggetti ammessi nell’ambito di quanto previsto nel
successivo comma 3, le risorse complessivamente disponibili (finanziarie, strumentali,
patrimoniali), i criteri di valutazione, i tempi massimi di realizzazione delle attività;
3. Agli avvisi di cui al presente articolo possono essere ammessi i soggetti di cui alle lettere a), b), c)
dell’art. 3 in forma singola o come raggruppamento.
CAPO IV
(CRITERI DI VALUTAZIONE)
ARTICOLO 12
(CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE)
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1. I criteri di valutazione, anche agli effetti di cui all’art. 12 della L. 241/90, possono svolgere le
seguenti funzioni:
a) decidere sull’ammissione alla fase di progettazione condivisa delle singole proposte di
collaborazione di cui all’art. 7;
b) selezionare le manifestazioni di interesse da ammettere alla progettazione condivisa
nell’ambito degli avvisi pubblici di cui al Capo III;
c) selezionare in esito alla fase di progettazione condivisa il progetto o i progetti da realizzare
qualora non sia stato possibile pervenire ad un progetto unitario;
d) valutare i progetti presentati nell’ambito degli avvisi pubblici a carattere competitivo di cui al
precedente art. 11 al fine di selezionare il progetto/i progetti vincitori.
2. Le proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni di cui all’art. 7 sono
valutate sulla base dei criteri generali di seguito specificati:
a) la collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione si ispira ai valori di cui all’art. 2 del presente
regolamento, i progetti proposti devono risultare coerenti con tali valori;
b) l’idoneità, negli ambiti di attività di interesse generale, a determinare un impatto positivo in termini
di utilità per i cittadini o di qualità dello spazio urbano;
c) la pertinenza ovverosia, fermi restando gli approfondimenti demandati alla successiva fase della
progettazione condivisa, la presentazione di un contenuto non generico e agganciato al contesto
tematico o territoriale di riferimento;
d) la realizzabilità ovverosia, fermi restando gli approfondimenti demandati alla successiva fase della
progettazione condivisa, la non palese incompatibilità con il contesto operativo in cui agisce
l’Amministrazione pubblica;
e) le proposte, attività, progetti devono risultare coerenti con i Documenti di Programmazione del
Comune di Palizzi (Documento Unico di Programmazione - DUP).
3. I criteri generali sopra indicati costituiscono altresì la cornice per la definizione dei criteri puntuali
previsti nell’ambito degli avvisi pubblici di cui al Capo III del presente regolamento.
CAPO V
(LE FORME DI SOSTEGNO)
ARTICOLO 13
(DISPOSIZIONI GENERALI SULLE FORME DI SOSTEGNO)
1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 118 c. 4 della Costituzione e del Codice del Terzo Settore,
favorisce le attività svolte dai soggetti civici attraverso il riconoscimento delle forme di sostegno
con le caratteristiche e secondo i limiti disciplinati nel presente capo.
2. Al fine di ottimizzare gli impatti prodotti dall’impiego delle risorse pubbliche, l’Amministrazione,
ferme restando le esigenze di imparzialità e trasparenza, commisura l'insieme delle forme di
sostegno dedicate ai singoli progetti in relazione alle effettive esigenze di questi ultimi come
emerse in fase di progettazione condivisa.
3. Il complesso delle risorse destinate a forme di sostegno alle progettualità realizzate dai soggetti
civici viene evidenziato annualmente, anche in relazione agli esiti dei percorsi di programmazione
condivisa di cui al precedente art. 5, negli strumenti di bilancio.
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4. In particolare, il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione (DUP) definiscono
il complesso delle risorse, compresi eventuali immobili o spazi, che l’Amministrazione mette a
disposizione delle progettualità condivise con i soggetti civici e le linee di indirizzo per il loro
impiego.
5. Gli strumenti di pianificazione operativa dei Settori, che discendono dalla pianificazione strategica
contenuta nel DUP e nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), individuano gli obiettivi di livello
esecutivo e le azioni relative all'impiego di tali risorse.
6. I soggetti civici che abbiano pendenze economiche, maturate a vario titolo nei confronti
dell’Amministrazione, non potranno essere destinatari di forme di sostegno, salvo piani di rientro
approvati dall’Amministrazione e puntualmente rispettati.
7. La Giunta predetermina annualmente, nei limiti delle risorse definite nel Bilancio di previsione e
tenuto conto della effettiva situazione finanziaria dell’Ente, le forme di sostegno da attribuire in
via diretta, a favore di soggetti associativi che rivestono una funzione riconosciuta nel
rappresentare e mantenere vivi la memoria e i valori fondanti della comunità, allo scopo di
sostenerne complessivamente l’attività. Al termine di ciascun anno i soggetti beneficiari
presentano una relazione delle attività svolte.
ARTICOLO 14
(BENI E SERVIZI FORNITI DAL COMUNE)
1. Il Comune può fornire, nei limiti delle risorse programmate, beni strumentali, materiali di consumo
e servizi di supporto necessari alla realizzazione delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature e i dispositivi vengono forniti a titolo gratuito e, salvo il normale
deterioramento dovuto all’utilizzo, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle
attività.
3. Il Comune favorisce e valorizza l’uso condiviso dei beni di cui al precedente comma 2 attraverso
l’implementazione di un database contenente le informazioni relative alla disponibilità degli stessi.
ARTICOLO 15
(FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO)
1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere la complessiva
evoluzione in chiave collaborativa dell’amministrazione del territorio e della comunità.
2. La formazione è rivolta sia ai soggetti civici, sia ai dipendenti e agli amministratori del Comune,
anche attraverso momenti congiunti.
3. L’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e
fornitori, e favorisce l’incontro con le competenze presenti all’interno della comunità e
liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella
cura condivisa dei beni comuni.
4. L’Amministrazione prevede, compatibilmente con i carichi di lavoro gravanti sugli uffici,
l’affiancamento da parte di dipendenti comunali o di soggetti affidatari di contratti o concessioni
nell’attività di progettazione complessiva o di realizzazione degli interventi ai cittadini anche con
finalità di formazione specifica per la corretta realizzazione delle attività.
5. L’Amministrazione altresì può prevedere l’affiancamento nella realizzazione di progettazioni
ulteriori rispetto a quelle di cui è parte attiva al fine di migliorarne le connessioni con i territori;
può altresì supportare i soggetti civici nella partecipazione a bandi per finanziamenti di altri enti e
organizzazioni pubbliche e private.
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ARTICOLO 16
(AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE E AUTOFINANZIAMENTO)
1. Nelle convenzioni e nei patti di collaborazione possono essere previste facilitazioni di carattere
procedurale in relazione agli adempimenti che i soggetti civici devono sostenere per l’ottenimento
dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni progettuali o alle iniziative di
promozione e di autofinanziamento già oggetto di condivisione da parte del Comune.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria, nella
semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per
lo scambio di informazioni o documentazione tra i soggetti civici e gli uffici comunali.
3. Il Comune agevola le iniziative dei soggetti civici volte a reperire fondi per le azioni progettuali, a
condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul
loro puntuale utilizzo, tramite:
a) la possibilità di utilizzare, con modalità concordate, spazi comunali per l’organizzazione di
iniziative di autofinanziamento;
b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali sostenitori/finanziatori coinvolti dai
soggetti civici;
c) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni anche
attraverso l’utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
4. Fatte salve le ordinarie forme di autorizzazione previste per la realizzazione di eventi e
manifestazioni aperte alla partecipazione del pubblico, i piccoli eventi sociali, culturali e sportivi
realizzati dai soggetti civici, che non necessitano di licenza di pubblico intrattenimento e spettacolo
ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, sono autorizzati, indipendentemente dalla durata, tramite la
presentazione di semplice comunicazione all’ufficio competente a condizione che nel patto di
collaborazione o nella convenzione ne vengano preliminarmente determinate le caratteristiche
generali nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
a) prevedere lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività, a titolo indicativo e non esaustivo,
quali laboratori artistici per adulti e bambini, corsi d’arte con finalità educativa e divulgativa che
non si configurino come realizzazione di spettacoli, tornei sportivi non agonistici e che non
prevedono la partecipazione di atleti professionisti, piccoli corsi sportivi, workshop letterari,
esposizioni di opere dell’ingegno a carattere creativo, proiezioni di video a scopo
divulgativo/educativo/culturale, piccoli dibattiti o incontri, iniziative di cittadinanza attiva e
partecipazione (cura del verde, cleaning day ecc.), tavolate conviviali, ascolti musicali guidati, a
scopo didattico e illustrativo, purché non configurino il pubblico spettacolo;
b) svolgersi in aree pedonali o aree verdi;
c) non prevedere l’allestimento di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, di
attrezzature elettriche e di amplificazione sonora. È consentito il posizionamento di arredi di
modesta portata strutturale, il cui montaggio non richieda l’intervento di specifiche
professionalità né il rilascio di particolari attestazioni tecniche, che dovranno essere
prontamente rimossi in caso di forte vento, quali cavalletti, tappeti, tavoli, cuscini, gazebo, vele,
pedane;
d) possibilità di effettuare musica dal vivo, non amplificata (unplugged) e senza percussioni, con
l’utilizzo di impianti di amplificazione solo per la voce nelle fasce orarie consentite
dall’amministrazione; possibilità di utilizzo occasionale di impianti elettroacustici a basso
impatto nelle medesime fasce orarie.
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ARTICOLO 17
(ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CANONI E TRIBUTI LOCALI)
1. Il regolamento comunale sulla tassa rifiuti disciplina le eventuali agevolazioni relative ai locali e alle
aree riferite ai soggetti civici.
ARTICOLO 18
(FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE)
1. Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi
coinvolti in qualità di sostenitori, nei patti di collaborazione e nelle convenzioni è possibile
prevedere forme di pubblicità nel rispetto delle norme specifiche di settore quali, ad esempio,
l'installazione di targhe informative, l’uso degli strumenti informativi dell’Amministrazione quali il
Sito Web, quale riconoscimento di esperienze maturate attraverso le azioni di collaborazione
civica.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni
realizzate dai soggetti civici, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento
pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di
collaborazione civica.
3. Nell’ambito delle attività di comunicazione realizzate dal soggetto civico deve essere evidenziata
la collaborazione con il Comune attraverso l’utilizzo del relativo emblema nel rispetto delle
disposizioni tecniche previste.
ARTICOLO 19
(LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ, SERVIZIO CIVILE, TIROCINI FORMATIVI)
1. Il Comune sostiene la realizzazione delle attività previste dal presente Regolamento mettendo a
disposizione del soggetto civico, nel rispetto di quanto a ciò previsto nel patto di collaborazione o
nella convenzione, l’opera prestata da singoli cittadini quale forma di riparazione del danno nei
confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale o con le modalità previste dalla normativa in
materia di lavoro di pubblica utilità o quale forma di attività di utilità collettiva finalizzata
all’inclusione e all’integrazione sociale.
2. Le attività realizzate nell’ambito delle collaborazioni previste dal presente Regolamento possono
costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati
secondo modalità concordate con i soggetti civici.
3. Il Comune collabora con le scuole e con le università per l’organizzazione di interventi formativi,
teorici e pratici, sull’amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro
famiglie. I patti di collaborazione con le scuole e con le università possono prevedere che l’impegno
degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della
maturazione di crediti curriculari.
ARTICOLO 20
(CONCESSIONE DI CONTRIBUTI)
1. Le progettualità selezionate ai sensi del presente Regolamento possono essere sostenute
attraverso la concessione di un contributo quale somma – quantificata nel suo ammontare
massimo - riconosciuta a titolo di concorso ai costi, diretti ed indiretti, che il soggetto dovrà
sostenere per la realizzazione di un progetto.
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2. Il contributo, qualora previsto dagli avvisi pubblici, può coprire anche la totalità del valore
finanziario del progetto.
3. Il valore finanziario del progetto è rappresentato dall’importo totale di costi diretti ed indiretti che
il progetto comporta al netto di eventuali contributi riconosciuti da altri soggetti pubblici o privati.
4. I costi possono ricomprendere quelli relativi all’acquisizione di fattori produttivi esterni
all’organizzazione del soggetto civico, ivi comprese le spese per prestazioni professionali, il
rimborso ai volontari per le spese sostenute, i diritti SIAE connessi allo svolgimento delle attività
nonché una quota delle spese, quantificata in relazione all’incidenza delle attività di progetto sui
costi generali di organizzazione, che il soggetto civico sostiene in relazione al personale dipendente
impegnato nel progetto, all’assicurazione dei volontari, alla gestione dei locali ad eccezione dei
costi di ammortamento e delle spese condominiali. Tali costi devono essere documentabili da
fatture, scontrini fiscali o altra documentazione fiscalmente valida.
5. Il contributo, tenuto conto della natura del soggetto beneficiario e delle caratteristiche
dell’attività, così come valutati dal responsabile del procedimento, può essere:
a) suddiviso, in relazione alla durata del progetto, in quote da erogare secondo la tempistica
concordata, previa presentazione di rendicontazioni intermedie. Una prima tranche può essere
erogata all’atto della formalizzazione della collaborazione con la finalità di sostenere i costi
diretti funzionali all’avvio della realizzazione del progetto. Tale tranche verrà rendicontata,
pena la restituzione di quanto erogato, in occasione della prima rendicontazione successiva se
prevista o al termine del progetto. L’avviso pubblico può definire la soglia oltre la quale la
concessione anticipata del contributo dovrà essere assistita da garanzia fideiussoria da attivarsi
nel caso di mancato svolgimento delle attività;
b) erogato al termine del progetto a seguito della presentazione di rendicontazione sulle attività
svolte e sui costi sostenuti.
6. Le progettualità selezionate ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento possono beneficiare di
contributo a copertura dei costi necessari per lo svolgimento delle attività che non siano affrontabili
con sostegni in natura. Il contributo può coprire anche i costi relativi alle figure professionali
necessarie per la progettazione, l’organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di
cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di
carattere specialistico. L’individuazione delle figure professionali deve avvenire nel rispetto dei
principi di imparzialità e trasparenza evitando qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi riguardante il
soggetto civico proponente.
7. Le proposte di collaborazione presentate dai cittadini singoli e dai gruppi informali di cui all’art. 3
lettera d) non possono beneficiare del contributo a copertura dei costi per figure professionali di
cui al precedente comma 6.
8. Le proposte di collaborazione presentate da operatori economici ed associazioni di categoria di cui
all’art. 3 lett. e) non possono beneficiare di contributi economici.
CAPO VI
(IMMOBILI)
ARTICOLO 21
(DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI IMMOBILI)
1. L’Amministrazione, nell’ambito delle finalità di cui al presente Regolamento, rende disponibili beni
immobili per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) rappresentare una delle forme di sostegno per la realizzazione di progetti civici;
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b) costituire una risorsa funzionale all’emersione di progettualità riguardanti un determinato
ambito territoriale o tematico.
2. Gli immobili sono prioritariamente destinati a usi condivisi ad eccezione dei casi in cui le
caratteristiche strutturali e dimensionali degli stessi non lo rendano praticabile.
3. L'utilizzo di eventuali aree esterne di pertinenza degli immobili qui menzionati è volto alla più
ampia accessibilità e inclusività e deve essere aperto ad accogliere le progettualità del territorio,
compatibilmente con la tutela delle esigenze di sicurezza dei fruitori.
4. Gli immobili possono svolgere funzione di sostegno alle progettualità attraverso il loro uso
occasionale, transitorio o stabile secondo quanto previsto nel presente capo.
5. Gli immobili concedibili in uso ai soggetti civici sono inseriti in apposito elenco approvato
annualmente tenendo conto delle esigenze e dei bisogni emersi a livello territoriale nell’ambito
del complessivo processo di programmazione dell’Ente.
6. Possono beneficiare dell’uso transitorio di immobili di cui al successivo art. 22 tutti i soggetti civici
di cui all’art. 3 del presente regolamento.
7. L’assegnazione in uso stabile degli immobili di cui al presente capo può essere disposta a favore
dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), f) dell’art. 3 del presente Regolamento; i soggetti di cui alla
lettera d) possono concorrere all’assegnazione solamente quali componenti di raggruppamenti
aventi in qualità di capofila uno dei soggetti di cui alle lettere indicate nel presente comma ovvero
risultare assegnatari del bene a condizione che il gruppo designi una o più persone fisiche
delegata/e a sottoscrivere i relativi atti formali.
8. Gli edifici confiscati alla criminalità organizzata e di titolarità del Comune possono essere assegnati
ai sensi dei successivi artt. 22 e 23 del presente Regolamento in relazione al loro stato
manutentivo.
9. I soggetti civici che abbiano pendenze economiche, maturate a vario titolo nei confronti
dell’Amministrazione, non potranno risultare assegnatari di immobili, salvo piani di rientro
approvati dall’Amministrazione e puntualmente rispettati.
ARTICOLO 22
(USO OCCASIONALE E USO TRANSITORIO DI IMMOBILI)
1. L’uso occasionale e l’uso transitorio di un immobile determinano la possibilità per il soggetto civico
di utilizzarlo in relazione a specifiche attività concordate con l’Amministrazione.
2. L’uso occasionale e l’uso transitorio possono avvenire negli immobili comunali o in immobili
concessi o comunque gestiti da altri soggetti terzi in forza di accordi che consentano la possibilità
di uso degli stessi da parte di soggetti ulteriori d’intesa con il Comune. Deve in ogni caso trattarsi
di spazi idonei a garantire adeguate condizioni di sicurezza per i partecipanti in relazione alle
attività previste.
3. L’uso transitorio, a differenza dell’uso occasionale, si protrae per un periodo consecutivo ma
temporalmente limitato entro termini strettamente e funzionalmente connessi alle specifiche
esigenze del progetto e comunque entro il limite di un anno con la possibilità di proroga per un
ulteriore anno.
4. L’accesso agli immobili comunali di cui al precedente comma 2 è parificato, quanto alla
determinazione degli oneri, se previsti (uso sale), alle attività patrocinate dal Comune ad eccezione
dei casi, espressamente disciplinati nei patti di collaborazione o nelle convenzioni, in cui è
parificato all’uso istituzionale.
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5. L’accesso agli immobili gestiti da soggetti terzi di cui al precedente comma 2 avviene alle condizioni
e nel rispetto degli impegni concordati con il soggetto gestore.
ARTICOLO 23
(ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI IN USO STABILE)
1. Attraverso gli avvisi pubblici di cui agli artt. 8, 9 e 11 del presente Regolamento può essere prevista
l’assegnazione in uso di beni immobili a favore dei soggetti civici quale forma di sostegno per le
attività concordate in fase di progettazione condivisa.
2. Le specifiche condizioni per l’assegnazione degli immobili sono disciplinate dai patti di
collaborazione e dalle convenzioni di cui agli artt. 26 e 27 del presente Regolamento.
3. L’assegnazione è disposta per un periodo massimo di 5 anni eventualmente rinnovabili per altri 5,
con atto espresso e motivato, in relazione al positivo andamento delle attività.
4. Il pagamento delle utenze è in capo al soggetto civico assegnatario dell’immobile salvo i casi
espressamente disciplinati nella convenzione. Il Comune provvede pertanto a volturare a
quest'ultimo i relativi contratti. Se ciò non risulterà tecnicamente possibile, l’Amministrazione
determinerà in via forfettaria l’ammontare annuo dovuto. In tal caso verrà previsto un sistema di
revisione dell’importo al fine di consentirne la variazione pro-futuro in relazione all’andamento
effettivo dei consumi.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dal vigente Testo Unico Edilizia, sono a
carico dell’assegnatario. Sono in capo al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria salvo
diversa previsione della convenzione.
6. Qualora previsto dall’avviso pubblico l’assegnatario può proporre all’Amministrazione di svolgere
a sua cura e spese interventi di manutenzione straordinaria, interventi per il superamento delle
barriere architettoniche o migliorie all’immobile attraverso la presentazione di apposito progetto
di massima e stima dei costi. In caso di valutazione positiva del progetto da parte del Settore
deputato alla gestione del Patrimonio e degli altri Settori coinvolti, il proponente dovrà
predisporre un progetto esecutivo e relativo computo, a firma di tecnico abilitato, da sottoporre
all’approvazione del Settore comunale competente in materia di Patrimonio, al quale spetta il
coordinamento dell’istruttoria di verifica di congruità tecnico-economica e al rilascio
dell’autorizzazione patrimoniale. Il proponente dovrà quindi acquisire i titoli e le autorizzazioni
necessarie all’esecuzione degli interventi. L’importo di tali interventi è portato in compensazione,
previo deposito del certificato di regolare esecuzione e rendicontazione delle spese, con il canone
di assegnazione dell’immobile, se previsto, o determina il prolungamento dell’assegnazione,
previo l’ottenimento della congruità economica degli interventi realizzati.
7. Gli immobili affidati nell’ambito delle procedure di cui al presente Regolamento potranno essere
assegnati anche a titolo gratuito fatta salva ogni diversa valutazione anche dovuta allo svolgimento
di attività complementari di natura diversa all’interno degli spazi per la quale potrà essere previsto
un canone per l’uso dell’immobile calcolato in una percentuale del canone locativo di riferimento
avuto riguardo alla valutazione dell’impatto sociale del progetto così come delineato negli avvisi.
ARTICOLO 24
(RIGENERAZIONE DI IMMOBILI)
1. L’Amministrazione rende disponibili anche immobili in stato di parziale o totale disuso su cui
possono essere presentati progetti di rigenerazione che permettano l’uso per attività di interesse
generale.
2. L’Amministrazione predispone e mantiene aggiornato, anche avvalendosi di procedure
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partecipative, l’elenco dei propri immobili in stato di parziale o totale disuso indicandone l’unità
organizzativa titolare e le eventuali decisioni in merito alla loro destinazione contenute negli
strumenti di programmazione.
3. Avvalendosi delle procedure di cui al precedente art. 7 i soggetti civici possono richiedere in
assegnazione gli immobili di cui al comma 2 attraverso la presentazione di un progetto di massima
sulla rigenerazione degli stessi che ne evidenzi con approccio multidimensionale la riqualificazione
fisica, l’impatto sociale e la proposta di attività di interesse generale.
4. Nel corso della progettazione condivisa si provvederà a verificare mediante il coinvolgimento degli
uffici tecnici competenti:
a) la compatibilità tra gli usi proposti e lo stato di fatto dell’immobile anche in un’ottica di progressività
degli interventi di rigenerazione;
b) la sostenibilità finanziaria degli interventi necessari e le relative fonti di finanziamento
pubbliche e private. Tale verifica si fonda sul concetto di redditività civica quale elemento di
bilanciamento rispetto agli oneri che gli usi temporanei e le riattivazioni di spazi possono imporre;
c) la governance del modello di gestione con particolare riguardo ai ruoli degli attori coinvolti, alle
garanzie di apertura e partecipazione, alla corretta allocazione delle responsabilità.
5. In caso di esito positivo della fase di progettazione condivisa, l’assegnazione viene disposta in
conformità dei precedenti art. 21 c. 7 e art. 23 c. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6. Gli immobili di cui al comma 1 possono formare oggetto di apposito avviso ai sensi dell’art. 23 del
presente Regolamento.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche in riferimento agli usi
di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi.
CAPO VII
(FORMALIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI)
ARTICOLO 25
(DISPOSIZIONI GENERALI SULLA FORMALIZZAZIONE DELLE COLLABORAZIONI)
1. Le collaborazioni che scaturiscono dal presente Regolamento sono formalizzate con patto di
collaborazione o convenzione, in relazione al diverso grado di flessibilità dei due strumenti,
secondo quanto previsto dal presente capo.
2. Nel caso di formalizzazione con un raggruppamento di soggetti civici gli stessi sono tenuti ad
individuare formalmente un soggetto capofila il quale rappresenterà per l’Amministrazione l’unico
interlocutore per gli aspetti amministrativi e contabili.
3. Nei patti di collaborazione con gruppi informali dovrà essere designata formalmente una persona
fisica quale referente del gruppo che rappresenterà per l’Amministrazione l’unico interlocutore
per gli aspetti amministrativi e contabili.
4. I patti di collaborazione e le convenzioni sono soggetti a registrazione solo "in caso d'uso".
5. Vanno comunque registrati presso l’Agenzia delle Entrate e repertoriati i patti di collaborazione e
le convenzioni che prevedono l’assegnazione in uso stabile di beni immobili.
ARTICOLO 26
(IL PATTO DI COLLABORAZIONE)
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1. Le collaborazioni derivanti dalle procedure di cui agli artt. 7, 8 e 11 del presente Regolamento sono
formalizzate attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione.
2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta,
definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le attività previste;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di
intervento e le modalità per il loro eventuale adeguamento in relazione all’andamento delle
attività;
d) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi
di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione
di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del presente regolamento, nonché le
misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
e) l’eventuale necessità di clausole fideiussorie;
f) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto
che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
g) nel caso di concessione di un contributo il suo ammontare massimo, le modalità di erogazione, le
tipologie di costi ammessi, i tempi per la presentazione della rendicontazione;
h) nel caso di assegnazione di immobile la specifica declinazione degli elementi previsti all’art. 23 del
presente Regolamento;
i) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di
monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione
dei risultati prodotti dalla collaborazione fra soggetti civici e Amministrazione;
j) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate,
i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto
rilevante;
k) la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa.
ARTICOLO 27
(LA CONVENZIONE)
1. Le collaborazioni derivanti dalle procedure di cui all’art. 9 del presente Regolamento sono
formalizzate attraverso la sottoscrizione di una convenzione.
2. La convenzione prevede almeno i seguenti elementi essenziali:
a) soggetti dell’accordo;
b) norme e disciplina applicabili;
c) oggetto dell'accordo con la specifica declinazione delle attività previste, degli obblighi assunti e dei
risultati attesi;
d) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate
e le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
e) la durata, l’eventuale possibilità di rinnovo e le cause di cessazione anticipata;
f) risorse messe a disposizione dalle parti;
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g) l’eventuale necessità di clausole fideiussorie;
h) modalità di erogazione delle forme di sostegno previste;
i) nel caso di assegnazione di immobili la specifica declinazione degli elementi previsti all’art. 23 del
presente Regolamento;
j) modalità e tempi di rendicontazione delle attività svolte nell’ambito del progetto con particolare
riguardo agli indicatori da utilizzare per misurarne l’impatto sociale ed economico complessivo,
nonché economico finanziaria delle risorse impiegate nel progetto;
k) obblighi e responsabilità dei soggetti, in particolare in ordine al trattamento dei dati personali, alle
coperture assicurative e alla sicurezza ai sensi del successivo capo VIII;
l) modalità di gestione collaborativa ai sensi del precedente art. 10;
m) modalità di gestione dell'accordo, modifiche ed integrazioni;
n) qualora le caratteristiche del progetto lo richiedano, il budget previsionale che ne indichi la
sostenibilità economica.
CAPO VIII
(RESPONSABILITÀ)
ARTICOLO 28
(DATI PERSONALI)
1. I dati personali raccolti dai o condivisi con i soggetti civici in occasione dello svolgimento delle
attività concordate con il Comune devono essere trattati esclusivamente per le finalità perseguite
dal patto o dalla convenzione; il proponente si impegna ad informare gli interessati, con le forme
più idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento.
2. Il soggetto civico può essere designato come incaricato esterno del trattamento sulla base delle
indicazioni, nel rispetto dei limiti e secondo le responsabilità previste nel patto di collaborazione o
nella convenzione.
3. Ciascun partecipante alla progettazione condivisa dovrà firmare una declaratoria di responsabilità
con riguardo alle informazioni acquisite nel corso dei lavori impegnandosi a tutelarne la
riservatezza.
ARTICOLO 29
(RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E COSE)
1. Ai soggetti civici devono essere fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in
cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare
correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il
Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei
rischi.
3. I soggetti civici rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in
occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.
4. I soggetti civici assegnatari di beni immobili di cui al precedente capo VI assumono, ai sensi dell’art.
2051 del Codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne
l’Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo, fatta salva la responsabilità del Comune in
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ordine al corretto adempimento degli obblighi di manutenzione ad esso spettanti.
ARTICOLO 30
(COPERTURE ASSICURATIVE)
1. Il patto di collaborazione disciplina la necessità di attivare eventuali coperture assicurative dei
privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle
attività concordate in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di
proporzionalità ed adeguatezza sulla base di quanto precisato nei successivi commi del presente
articolo.
2. I volontari degli Enti del Terzo Settore sono assicurati a cura dell’organizzazione di appartenenza;
3. L’eventuale copertura assicurativa a favore delle persone che operano nell’ambito di soggetti civici
per i quali la legge non prevede obblighi di copertura, viene valutata in relazione alle specifiche
caratteristiche delle attività ed è in ogni caso attivata a cura del soggetto civico;
4. Nel caso di danni derivanti dalla fruizione da parte dei cittadini a specifiche attività organizzate in
collaborazione con il Comune il soggetto civico risponde nei confronti dei terzi in relazione alla
corretta predisposizione di quanto a tal fine approntato e per la sorveglianza sul rispetto di
eventuali prescrizioni circa il suo corretto utilizzo. In relazione alla natura delle attività di cui i
cittadini possono fruire avuto in particolare riguardo al grado di perizia, abilità o allenamento
richiesti, può essere prevista la necessità per i partecipanti di essere muniti di copertura
assicurativa. L’operatività o meno della copertura assicurativa, così come l’eventuale inesistenza o
inoperatività della polizza non esonerano il soggetto civico dalle responsabilità su di esso
incombenti.
CAPO IX
(PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE)
ARTICOLO 31
(PUBBLICITÀ E TRASPARENZA)
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza
tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione.
2. Il Comune riconosce nel Sito Web e nelle Pagine Social istituzionali i luoghi naturali per instaurare
e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i soggetti civici.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
a) consentire ai soggetti civici di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a
disposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra soggetti civici, per promuovere lo scambio di
esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di collaborazione civica, facilitando ai cittadini interessati
l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;
d) mappare i risultati dei percorsi di valutazione periodica e di conseguente riflessione sui progetti
in atto, al fine di condividere le buone prassi che emergono e di favorirne la replicabilità.
4. Il Comune pubblica sul Sito Web istituzionale in particolare:
a) gli avvisi pubblici;
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b) le proposte di collaborazione di cui all’art. 7;
c) le ipotesi progettuali presentate negli ambiti degli avvisi di cui agli artt. 8 e 11 anche in forma
sintetica;
d) le convenzioni e i patti di collaborazione;
e) i materiali di rendicontazione nei casi previsti dal presente capo;
f) gli elenchi degli immobili previsti al Capo VI;
g) il database sui beni destinati all’uso condiviso di cui all’art. 14.
5. In relazione a quanto previsto alle precedenti lettere b) e c) i soggetti civici, all’atto della
presentazione delle proposte, sono adeguatamente informati circa il loro regime di pubblicità.
ARTICOLO 32
(RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ)
1. La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella relazione con i soggetti civici, da concordare ed implementare fin dall’inizio della collaborazione e monitorare nel corso dello svolgimento delle attività.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione si attengono ai principi di chiarezza, comparabilità, periodicità, adeguatezza, verificabilità e sono concordate nel patto di collaborazione o nella convenzione.
3. La rendicontazione delle attività deve contenere informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l’utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici. La rendicontazione delle attività svolte è pubblicata nello spazio dedicato al progetto nel Sito Web istituzionale.
4. Al termine del progetto, comunque non oltre 90 giorni dalla sua conclusione, o alle scadenze intermedie eventualmente previste, il soggetto civico deve presentare una relazione illustrativa delle attività svolte.
5. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 33 la mancata presentazione della relazione sulle attività viene evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione all’atto dell’eventuale presentazione di ulteriori progetti da parte del medesimo soggetto.
ARTICOLO 33
(RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE)
1. Al fine della liquidazione dei contributi impegnati il soggetto civico, al termine del progetto, comunque non oltre 90 giorni dalla sua conclusione o alle scadenze intermedie eventualmente previste, deve presentare, a pena di decadenza, una rendicontazione economico-finanziaria delle risorse impiegate nel progetto.
2. L'attività di rendicontazione è soggetta a verifiche a cura del responsabile del procedimento.
3. Il soggetto civico può comunque pubblicare il materiale di rendicontazione nello spazio dedicato al progetto nell’ambito del Sito Web istituzionale.
4. Il soggetto civico assegnatario di immobili in uso stabile deve presentare una relazione annuale delle attività con particolare riguardo alle finalità per cui lo stesso è concesso, corredata da una rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e delle entrate.
5. La mancata presentazione delle rendicontazioni di cui al presente articolo comporta rispettivamente l’impossibilità di liquidare il contributo e, previa diffida, la decadenza dall’assegnazione dell’immobile.
CAPO X
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)
ARTICOLO 34
(ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI E DISPOSIZIONI PROCEDURALI)
1. La definizione delle modalità organizzative e degli strumenti operativo - procedurali volti alla piena applicazione del presente Regolamento è demandata alla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri generali:
a) fornire interlocutori certi ai soggetti civici sia nella fase di avvio e formalizzazione della
collaborazione che durante il suo svolgimento;
b) semplificare la struttura, i contenuti ed il linguaggio del materiale divulgativo, delle modulistiche e
dei format realizzati tenendo in considerazione anche le specifiche esigenze di fruibilità per la
popolazione di origine straniera;
c) affiancare alle modalità digitali di relazione con la cittadinanza adeguate forme di
comunicazione tradizionale al fine di aumentare il grado di diffusione delle pratiche di
amministrazione condivisa.
ARTICOLO 35
(ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE)
1. Il presente Regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei soggetti civici, anche attraverso l’organizzazione di periodici momenti di confronto, l’attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi. Dei risultati della suddetta verifica viene aggiornato il Consiglio Comunale, anche al fine di coinvolgere il Consiglio nella definizione di eventuali interventi correttivi al presente Regolamento.